STATUTO

INDICE
Art. 1 - DENOMINAZIONE Art. 2 - SEDE
Art. 3 - SCOPO Art. 4 - DURATA
Art. 5 - PATRIMONIO Art. 6 -  SOCI
Art. 7 -  ORGANI SOCIALI Art. 8 - ASSEMBLEA
Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO Art.10 - PRESIDENTE
Art.11 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE Art.12 - COLLEGIO DEI REVISORI
Art.13 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO Art.14 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art.15 - NORME APPLICABILI  

Art. 1 - DENOMINAZIONE


E’ costituita ai sensi delle norme del Codice Civile, della Legge 11/8/1991 n. 266 e successive integrazioni e modifiche, nonchè della legge regionale 24/07/1993 n. 22
un’associazione di volontari denominata:
“LOMAGNA AMICA”


indice


Art. 2 - SEDE


L’Associazione ha sede in Lomagna, Piazza Don Angelo Limonta n. 9


indice


Art. 3 - SCOPO
L’Associazione, apartitica e aconfessionale e senza fini di lucro, con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue, in via esclusiva, il raggiungimento di finalità di solidarietà sociale.
In particolare l’Associazione si propone di :

  • Promuovere i servizi alle persone che si trovino in stato di bisogno senza limiti di età, stato sociale, condizioni economiche e nazionalità, in particolare il trasporto protetto verso i minori e per adulti e loro affiancamento per soluzioni di necessità contingenti.
  • Promuovere la collaborazione tra le varie forme di volontariato nel rispetto delle singole identità, avvalendosi dell’esperienza di ognuno e delle motivazioni che li animano perché diventino cammino comune.
  • Mantenere i rapporti di cooperazione con le istituzioni pubbliche e private, studiando forme di relazione e di servizio nel rispetto delle singole competenze.
  • Valorizzazione del lavoro dei volontari e attuazione di interscambi generazionali, attraverso momenti di confronto e di aggiornamento.
: indice

Art. 4 - DURATA


La durata dell’Associazione è illimitata

indice


Art.5 - PATRIMONIO

L’Associazione potrà, in via esemplificativa, compiere tutte le le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e bancarie che il Consiglio Direttivo riterrà utili e connesse agli scopi sociali; stipulare accordi e convenzioni con Enti, istituti ed associazioni, prestare mutua assistenza; ricevere contributi, donazioni e atti di liberalità.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:


  1. Versamenti effettuati dai soci che aderiscono all’Associazione.
  2. Redditi derivanti dal suo patrimonio.
  3. Rimborsi spese realizzati nello svolgimento della sua attività.
  4. Eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.
  5. Contributi pubblici e privati.
  6. Rimborsi spese derivanti da accordi e convenzioni stipulate con Enti Pubblici.
  indice

Art. 6 -  SOCI

Sono soci, tutti coloro che, avendo presentato domanda, sono ammessi con approvazione del Consiglio Direttivo e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Possono diventare soci le persone fisiche e gli Enti che condividono ed intendono promuovere le finalità dello Statuto, impegnandosi al conseguimento degli scopi sociali, all’osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali competenti.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Gli associati forniscono la propria opera, intellettuale e/o materiale senza alcun compenso nè diretto nè indiretto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le finalità istituzionali dell’Associazione.
I soci hanno diritto a:


1) Partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione.
2) Partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto.
3) Accedere a tutte le cariche sociali.
4) Chiedere la convocazione dell’Assemblea nelle forme previste dal presente Statuto.


La qualifica di socio può essere perduta per morte, dimissioni volontarie, per inosservanza del presente statuto, per comportamento scorretto nei confronti dell’Associazione. Le conseguenti decisioni sono prese dal Consiglio Direttivo. Nel caso che l’escluso non ne condivida le ragioni, è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci, che deve decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
Per il raggiungimento degli scopi enunciati, l’Associazione potrà avvalersi, oltre che della prestazione dei soci, della collaborazione di esperti e consulenti con rapporto di lavoro dipendente o autonomo, nei limiti necessari al suo funzionamento.


indice

Art.7 -  ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’Associazione:

1) l’Assemblea dei soci
2) il Consiglio Direttivo
3) il Presidente del Consiglio Direttivo
4) il Vice Presidente del Consiglio Direttivo
5) il Segretario e/o il Tesoriere
6) il Collegio dei Revisori (qualora l’Assemblea lo ritenga necessario)


L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Ogni carica è ricoperta a titolo gratuito con il solo diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute in ragione della carica.

indice


Art.8 - ASSEMBLEA

Essa è costituita da tutti gli aderenti in regola con la quota d’iscrizione all’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.
L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Soci aderenti o dalla maggioranza dei Consiglieri.
All’Assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione:

  1. La relazione del Consiglio Direttivo.
  2. Il bilancio dell’esercizio sociale.


L’Assemblea ordinaria delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo, determinandone il numero dei membri
- alla nomina del Collegio dei Revisori (se previsto)
- ed altri argomenti che siano proposti all’ordine del giorno

L’Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
Le convocazioni dell’ Assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, mentre hanno diritto di voto gli stessi purchè maggiorenni.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purchè non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, conferendo ad esso delega scritta.
Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.
In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con la presenza di almeno la metà dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, in prima convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, con il voto della maggioranza dei presenti.
La deliberazione di scioglimento dell’Associazione, sia in prima che in seconda convocazione, deve essere approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. In assenza di entrambi, l’Assemblea nomina un proprio presidente.
L’Assemblea nomina comunque un segretario ed eventuali scrutatori.
Al termine dell’Assemblea sarà redatto un verbale che sarà firmato dal presidente dell’Assemblea, dal segretario e dagli eventuali scrutatori.

indice

Art.9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri eletti dall’Assemblea dei soci fra i suoi associati.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vicepresidente. Si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
Di ogni riunione deve essere redatto un verbale da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio.
Compete al Consiglio Direttivo:


  • Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
  • Sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo entro la fine del quarto mese successivo alla chiusura dell’esercizio.
  • Nominare il segretario e/o il tesoriere che possono essere scelti anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo.
  • Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti.
  • Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
  • Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibiltà previste in bilancio.

In caso di cessazione di un membro del Consiglio, lo stesso Consiglio procede a cooptazione sino alla successiva Assemblea. Qualora, per un motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio s’intende decaduto ed occorre procedere alla sua rielezione.

indice


Art.10 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti.
Il Presidente:

  • Ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
  • E' autorizzato ad eseguire incassi, e ad accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.
  • Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, curando l’esecuzione delle relative deliberazioni.
  • Sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione e vigila sull’osservanza del presente Statuto.
  • In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera di conferimento dell’incarico.
Di fronte agli aderenti, ai terzi, a tutti i pubblici uffici il Vice Presidente è delegato alla firma degli atti del Presidente, assente per impedimento o cessazione.

indice


Art.11 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE


Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive. Cura la tenuta del libro soci, dei libri verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione, ne tiene idonea contabilità e predispone, da un punto di vista contabile, il bilancio.

indice


Art.12 - COLLEGIO DEI REVISORI

Qualora l’Assemblea lo ritenga necessario, può eleggere il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio provvede al controllo della correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto.
In particolare:

  • Elegge tra i suoi componenti il Presidente.
  • Accerta la regolare tenuta delle scritture contabili.
  • Effettua verifiche di cassa e provvede al riscontro della gestione finanziaria.
  • Esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.
  • Cura la tenuta del libro verbali delle sue riunioni.
  • Partecipa di diritto alle riunioni dell’Assemblea ed a quelle del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
indice

Art.13 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L’esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio annuale, riferito a tale data, è predisposto dal Consiglio Direttivo.
La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l’Assemblea che l’approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell’Associazione a disposizione dei soci che li volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge od effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto e regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

indice

Art.14 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L’Associazione si scioglie per delibera di un’Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo la quale dovrà nominare uno o più liquidatori, da scegliersi preferibilmente fra i soci.
Il patrimonio dell’Associazione, soddisfatte le passività esistenti, non potrà essere diviso tra i soci, ma dovrà essere devoluto a favore di altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo il disposto dell’art. 5 comma 4 della legge 266/91, salvo diversa imposizione disposta dalla legge.

indice

Art.15 - NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme previste dal Codice Civile, dalla legge 266/91, dalla legge regionale 22/93 e dal D.Lgs. 460/97 e dalla vigente normativa in materia

indice