INDICE |
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Art. 1 - DENOMINAZIONE | ||||||||||||||||
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Art. 2 - SEDE | ||||||||||||||||
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Art. 3 - SCOPO | ||||||||||||||||
L’Associazione,
apartitica e aconfessionale e senza fini di lucro, con l’azione diretta,
personale e gratuita dei propri aderenti, persegue, in via esclusiva, il
raggiungimento di finalità di solidarietà sociale. In particolare l’Associazione si propone di :
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Art. 4 - DURATA | ||||||||||||||||
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Art.5 - PATRIMONIO | ||||||||||||||||
L’Associazione potrà, in via esemplificativa, compiere tutte le le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e bancarie che il Consiglio Direttivo riterrà utili e connesse agli scopi sociali; stipulare accordi e convenzioni con Enti, istituti ed associazioni, prestare mutua assistenza; ricevere contributi, donazioni e atti di liberalità. Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
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Art. 6 - SOCI | ||||||||||||||||
Sono soci, tutti coloro che, avendo presentato domanda, sono ammessi con approvazione del Consiglio Direttivo e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci le persone fisiche e gli Enti che condividono ed intendono promuovere le finalità dello Statuto, impegnandosi al conseguimento degli scopi sociali, all’osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali competenti. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Gli associati forniscono la propria opera, intellettuale e/o materiale senza alcun compenso nè diretto nè indiretto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le finalità istituzionali dell’Associazione. I soci hanno diritto a:
La qualifica di socio può essere perduta per morte, dimissioni volontarie, per inosservanza del presente statuto, per comportamento scorretto nei confronti dell’Associazione. Le conseguenti decisioni sono prese dal Consiglio Direttivo. Nel caso che l’escluso non ne condivida le ragioni, è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci, che deve decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile. Per il raggiungimento degli scopi enunciati, l’Associazione potrà avvalersi, oltre che della prestazione dei soci, della collaborazione di esperti e consulenti con rapporto di lavoro dipendente o autonomo, nei limiti necessari al suo funzionamento. indice |
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Art.7 - ORGANI SOCIALI | ||||||||||||||||
Sono organi dell’Associazione:
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Art.8 - ASSEMBLEA | ||||||||||||||||
Essa è costituita da tutti gli aderenti in regola con la quota d’iscrizione all’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati. L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Soci aderenti o dalla maggioranza dei Consiglieri. All’Assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione:
L’Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione. Le convocazioni dell’ Assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, mentre hanno diritto di voto gli stessi purchè maggiorenni. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purchè non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, conferendo ad esso delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio. In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con la presenza di almeno la metà dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, in prima convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, con il voto della maggioranza dei presenti. La deliberazione di scioglimento dell’Associazione, sia in prima che in seconda convocazione, deve essere approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. In assenza di entrambi, l’Assemblea nomina un proprio presidente. L’Assemblea nomina comunque un segretario ed eventuali scrutatori. Al termine dell’Assemblea sarà redatto un verbale che sarà firmato dal presidente dell’Assemblea, dal segretario e dagli eventuali scrutatori. indice |
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Art.9 - CONSIGLIO DIRETTIVO | ||||||||||||||||
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri eletti dall’Assemblea dei soci fra i suoi associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consigliere che, senza giustificato motivo non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vicepresidente. Si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto un verbale da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio. Compete al Consiglio Direttivo:
In caso di cessazione di un membro del Consiglio, lo stesso Consiglio procede a cooptazione sino alla successiva Assemblea. Qualora, per un motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio s’intende decaduto ed occorre procedere alla sua rielezione. |
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Art.10 - PRESIDENTE | ||||||||||||||||
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti. Il Presidente:
In caso di assenza, di impedimento
o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente
che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa
delibera di conferimento dell’incarico. |
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Art.11 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE | ||||||||||||||||
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Art.12 - COLLEGIO DEI REVISORI | ||||||||||||||||
Qualora l’Assemblea lo ritenga necessario, può eleggere il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio provvede al controllo della correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto. In particolare:
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Art.13 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO | ||||||||||||||||
L’esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio annuale, riferito a tale data, è predisposto dal Consiglio Direttivo. La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l’Assemblea che l’approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell’Associazione a disposizione dei soci che li volessero consultare e ne volessero chiedere copia. E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge od effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto e regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. indice |
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Art.14 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE | ||||||||||||||||
L’Associazione si scioglie per delibera di un’Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo la quale dovrà nominare uno o più liquidatori, da scegliersi preferibilmente fra i soci. Il patrimonio dell’Associazione, soddisfatte le passività esistenti, non potrà essere diviso tra i soci, ma dovrà essere devoluto a favore di altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo il disposto dell’art. 5 comma 4 della legge 266/91, salvo diversa imposizione disposta dalla legge. indice |
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Art.15 - NORME APPLICABILI | ||||||||||||||||
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme previste dal Codice Civile, dalla legge 266/91, dalla legge regionale 22/93 e dal D.Lgs. 460/97 e dalla vigente normativa in materia |
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